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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE UMANITARIA
“ MEDICI CONTRO LA TORTURA”
TITOLO I
Sede - Scopi - Patrimonio
Articolo 1
E’
costituita l’associazione umanitaria di volontariato denominata
“MEDICI CONTRO LA TORTURA” con sede legale attualmente in Roma.
Via dei Mille n. 6, ai sensi della Legge 266/91. La sede potrà
essere trasferita con semplice deliberazione dell’assemblea.
Per lo
sviluppo dell’associazione potranno essere istituite altre sedi
sia in Italia sia all’estero. L’associazione, previo delibera
dell’assemblea dei soci può aderire o federarsi ad altre
associazioni aventi uno scopo sociale affine.
L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli
eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme
statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare
specifici rapporti associativi o attività.
Articolo 2
L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della
Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione
vigente.
Potrà
adottare le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento
della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale.
Articolo 3
L’Associazione non ha scopo di lucro.
L’associazione, nello spirito di tutelare e promuovere i diritti
umani, secondo la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo
e conformandosi ai principi che guidano Amnesty International e
il Centro di Riabilitazione delle Vittime della Tortura (R. C.
T.) di Copenaghen, ha lo scopo di fornire assistenza medica,
psicologica o d’altro tipo alle vittime di torture e d’ogni
altra forma di trattamento crudele, disumano e degradante
provenienti da qualsiasi paese del mondo e di denunciare la
realtà attuale della tortura.
L’associazione si propone di perseguire finalità d’interesse
collettivo e d’utilità sociale, per conseguire compiutamente il
proprio fine, si propone inoltre di:
-
promuovere ed effettuare studi e ricerche connessi alla
riabilitazione delle vittime delle violazioni dei diritti
umani;
-
organizzare itinerari formativi e profili professionali per
il personale destinato alla riabilitazione delle vittime di
tortura;
-
realizzare iniziative rivolte ad informare e sensibilizzare
l’opinione pubblica, con particolare attenzione agli
operatori delle istituzioni, nei confronti della realtà
attuale della tortura e delle sue conseguenze;
-
favorire proposte legislative in favore di chi ha subito
torture e maltrattamenti gravi, nonché di promuovere
l’adesione dell’Italia a convenzioni e trattati contro la
tortura; promuovere e svolgere manifestazioni, convegni,
dibattiti, incontri, mostre, seminari, e ricerche d’ogni
tipo a sostegno dei diritti delle vittime;
-
raccogliere e catalogare testimonianze scritte, visive,
sonore, virtuali, che costituiscono il Centro di
Documentazione e Produzione di elaborati e studi sulla
diffusione della tortura e della violazione dei diritti
umani;
-
stampare libri, giornali, riviste ed ogni altro materiale
necessario allo svolgimento delle attività
dell’associazione;
-
realizzare iniziative dedicate a bambini e ragazzi per
offrire basi e stimoli al fine di sviluppare al meglio la
personalità dei cittadini del futuro;
-
incentivare e divulgare la formazione e l’aggiornamento con
la proposizione di corsi, seminari e
workshop;
-
promuovere l’integrazione e lo scambio fra i popoli, sapere
e creazioni delle diverse culture ed etnie;
-
porsi
come struttura di servizio per altre associazione, movimento
od organismo o ente di qualsiasi natura che persegua
finalità anche parzialmente coincidenti con gli scopi delle
finalità associative;
-
organizzare e gestire, anche in convenzione, servizi
sociali, beneficenza, assistenza socio sanitaria.
Al fine
di realizzare le finalità sociali l’associazione si adopererà
per costituire e sostenere uno o più centri, in Italia ed
all’estero, d’accoglienza e riabilitazione per le vittime della
tortura, in uno spirito d’operosa solidarietà fra cittadini,
istituzioni e organizzazioni culturali e sociali.
L’associazione potrà anche farsi promotrice di una fondazione.
L’associazione non potrà svolgere attività diverse da quella
sopra menzionate ad eccezione di quelle a loro direttamente
connesse.
Articolo 4
Il
patrimonio dell’associazione è costituito da:
Quote
associative dei soci;
Liberalità a qualsiasi tipo pervenute ed esplicitamente
destinate all’accrescimento del patrimonio;
- Avanzi
ed accantonamenti di qualunque specie derivanti dalla gestione
ordinaria dell’associazione;
-
Contributi pubblici nazionali, regionali, comunali ed europei.
-
Proventi derivanti dalla erogazione e gestione dei servizi
e delle attività.
Articolo 5
L’associazione può operare in Italia ed all’estero, nei modi e
con gli strumenti ritenuti di volta in volta idonei per il
conseguimento delle finalità statutarie.
Essa
potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, immobiliari e
mobiliari nei limiti e per il conseguimento dei fini statutari.
Articolo 6
L’associazione non potrà contrarre debiti per un importo
complessivo superiore al 40% del proprio patrimonio.
TITOLO II
Organismi dell’Associazione
Articolo 7
L’attività associativa regolata dal presente statuto si avvale
ed è sottoposta al controllo dei seguenti organismi:
L’assemblea dei soci;
Il
Presidente;
Il
Comitato Direttivo;
Il
Collegio dei Revisori;
Tutte le
cariche sociali sono ricoperte gratuitamente. E’ possibile il
solo rimborso delle spese documentate per lo svolgimento delle
funzioni direttive.
Articolo 8
Il
presidente è eletto dall’assemblea e dura in carica tre anni. La
prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.
Il
Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei
confronti dei terzi e presiede le adunanze del Comitato
Direttivo e dell’Assemblea dei soci.
Il
Presidente assume nell’interesse dell’associazione tutti i
provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Comitato
Direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a
riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
Il
presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria
dell’associazione e gli potranno essere delegati altresì
eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di
delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
In
particolare compete al Presidente:
-
predisporre le linee generali del programma delle attività
annuali ed a medio termine dell’associazione;
Redigere
la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione;
vigilare
sulle strutture e sui servizi dell’associazione;
-
determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza,
efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle
opportunità ed esigenze per l’associazione e gli associati;
-
adottare eventuali regolamenti interni degli organi e strutture
dell’associazione in particolare per quanto riguarda la gestione
terapeutica delle vittime di tortura;
Il
presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi,
tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di
funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.
Per i
casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro
impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal
vicepresidente o da altro socio espressamente delegato.
Articolo 9
Il
Comitato Direttivo è composto da un minimo di due ad un massimo
di dieci membri eletti dall’Assemblea dei soci escluso il
Presidente che ne fa parte di diritto. Il numero dei membri è
fissato di volta in volta dall’assemblea. Il Comitato Direttivo
dura in carica tre anni.
La prima
nomina dei membri, del Comitato Direttivo è ratificata nell’atto
costitutivo.
Il
Comitato Direttivo ha tutti i poteri per l’amministrazione
ordinaria e straordinaria dell’associazione, nei limiti delle
finalità statutarie e con espressa esclusione di quelli che lo
statuto attribuisce in maniera esclusiva agli altri organismi.
Il
Comitato Direttivo è convocato dal presidente ogni qualvolta lo
ritenga opportuno. Il presidente definisce l’ordine del giorno
della riunione del comitato.
Le
adunanze del comitato si terranno di norma presso la sede
dell’associazione, ma potranno altresì svolgersi in qualunque
altro luogo sia in Italia sia all’estero.
Le
convocazioni devono essere inviate ai membri del comitato con un
preavviso di almeno cinque giorni di calendario rispetto a
quello fissato per la riunione. La trasmissione con il sistema
facsimile è ammessa. Nel caso di particolare urgenza la
convocazione potrà avvenire con preavviso di ventiquattro ore.
Le sedute
sono valide con l’intervento di almeno la metà dei membri del
comitato e le deliberazioni dell’adunanza sono valide se
ottengono la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di
parità prevale il voto del presidente.
Il
mancato intervento a tre sedute consecutive senza valida
giustificazione produce la decadenza d’ufficio del membro del
comitato. I verbali delle adunanze sono redatti e trascritti sul
registro dei verbali del comitato da un segretario nominato di
volta in volta.
Articolo 10
Il
Collegio dei Revisori dell’associazione è composto da tre membri
effettivi e due supplenti. Il collegio dei revisori è nominato
dal comitato direttivo. Il collegio ha il compito di
controllare i verbali del comitato direttivo e l’operato della
associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari
ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su
apposito libro. Il collegio potrà altresì indirizzare al
presidente ed ai membri del comitato direttivo le
raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il
miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto
delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri, del collegio
dei revisori è determinato dal comitato direttivo nel rispetto
della legislazione vigente.
Articolo 11
L’assemblea dei soci è composta dai soci fondatori e dai soci
ordinari. I soci impossibilitati a partecipare all’assemblea
possono delegare il loro voto ad altro socio.
La delega
per essere valida deve recare la firma d’autentica del
presidente della associazione, o di un pubblico ufficiale
(notaio, segretario comunale, cancelliere). L’assemblea dei soci
è convocata dal presidente almeno una volta l’anno in relazione
alla approvazione del rendiconto della gestione associativa
dell’anno precedente, come previsto dalle disposizioni di legge.
L’assemblea potrà altresì essere convocata quando la maggioranza
dei soci aventi diritto al voto ne facciano richiesta scritta al
presidente, indicandone le ragioni che la determinano e
facendosi carico delle spese necessarie.
Le
adunanze dell’assemblea si terranno di norma presso la sede
della associazione ma potranno altresì svolgersi in qualunque
altro luogo sia in Italia sia all’estero. Le convocazioni devono
essere inviate ai soci con un preavviso di almeno dieci giorni
di calendario rispetto a quello fissato per la riunione.
Nella
convocazione dovrà essere specificato luogo, data, ora della
prima e della eventuale seconda convocazione nonché gli
argomenti all’ordine del giorno. La convocazione effettuata con
il sistema facsimile è ammessa. Nel caso di particolare urgenza
la convocazione potrà avvenire con preavviso di ventiquattro
ore.
L’assemblea dei soci delibera validamente con il voto favorevole
della maggioranza dei partecipanti ed è validamente costituita
quando in prima convocazione è presente o rappresentata per
delega almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda
convocazione l’assemblea è validamente costituita qualsiasi sia
il numero dei soci presenti e le deliberazioni sono approvate
col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di
parità prevale il voto del presidente.
I verbali
delle assemblee dei soci sono redatti e trascritti sul registro
dei verbali delle assemblee dei soci, da un segretario nominato
di volta in volta dal presidente.
Articolo 12
L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un
collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, cui demandare
secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività
dell'associazione e la risoluzione delle controversie che
dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del
Collegio dei Probiviri sono inappellabili.
TITOLO III
I Soci
Articolo 13
I soci
dell’associazione sono persone fisiche e sono raggruppati nelle
seguenti quattro categorie in relazione alle finalità che gli
stessi si propongono nell’aderire alla missione associativa
ovvero secondo criteri e scelte del comitato direttivo.
Soci
Fondatori
Sono soci
Fondatori le persone fisiche che hanno firmato l’atto
costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione
insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno
ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera
nel ambiente associativo.
Soci
Ordinari
I soci
ordinari sono le persone fisiche che condividendo gli scopi
dell’associazione s’impegnano al suo sviluppo anche con il
versamento della quota di adesione e del contributo annuale
stabilito dal comitato direttivo.
Per
divenire socio ordinario bisogna presentare domanda scritta al
comitato direttivo dell’associazione. La domanda deve essere
accompagnata dalla presentazione di almeno due soci già iscritti
nel registro soci.
In caso
di diniego della domanda la decisione definitiva è demandata
all’assemblea che delibera nella prima riunione utile.
L’adesione all’associazione comporta per il socio ordinario il
rispetto delle norme del presente statuto e la partecipazione
alle finalità associative utilizzando gli strumenti statutari e
quelli messi in atto dal comitato direttivo.
Il socio
ordinario è tenuto al pagamento della quota associativa annuale.
L’importo
della quota associative sarà determinato annualmente dal
comitato direttivo.
Il socio
ordinario che non provvede al pagamento della quota annuale
entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda ovvero entro
il 28 febbraio dell’anno di riferimento è automaticamente
escluso dalla compagine associativa e decade dalla carica o
funzione ricoperta nella stessa.
In ogni
caso il socio non in regola con i pagamenti non può partecipare
all’assemblea dei soci.
Soci
Onorari
Sono soci
Onorari le persone fisiche che abbiano acquisito particolari
meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano
impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto
normativo.
Soci
Sostenitori o Promotori
Sono soci
sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi
dell’associazione in modo gratuito ( non pagano la quota
annuale, ma lavorano gratuitamente per l’associazione ) o
mediante conferimento in denaro o in natura.
I soci
Onorari e Sostenitori o Promotori possono partecipare come
osservatori alle riunioni dell’assemblea dei soci.
Tutti i
soci sono tenuti all’osservanza dello statuto e degli eventuali
regolamenti.
L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non
occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione,
realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui
l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.
L'attività dei volontari, e dei soci non potrà essere retribuita
in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno
essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per
l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione fisserà
annualmente.
Tutti i
soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti
motivi:
quando
arrecano danni morali e materiali all’associazione;
quando
non ottemperino alle disposizioni dello statuto
dell’associazione, alle deliberazioni degli organi associativi e
non si comportino conformemente ai regolamenti eventualmente
deliberati.
Le
decisioni in merito alla sospensione, espulsione e radiazione
del socio sono prese dal comitato direttivo e sono
insindacabili.
TITOLO IV
Disposizioni generali
Articolo 14
L’esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre d’ogni anno. Ogni
anno debbono essere redatti dal comitato direttivo il bilancio
preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all’assemblea
per l’approvazione. Il bilancio consuntivo deve essere approvato
entro i primi quattro mesi dell’anno successivo alla chiusura
dell’esercizio.
Articolo 15
Le
modifiche allo statuto possono essere apportate esclusivamente
dall’assemblea dei soci. In sede di prima convocazione le
deliberazioni si riterranno valide se approvate dalla
maggioranza dei soci presenti in assemblea ed i presenti in
assemblea rappresentino la maggioranza dei soci aventi diritto
al voto. In seconda convocazione l’assemblea è validamente
costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e le
modifiche sono approvate con il voto favorevole dei due terzi
dei presenti.
Le
eventuali modifiche statutarie che si rendessero necessarie in
sede di prima registrazione o per variazioni successive imposte
dalla normativa emanata dei competenti organismi statali sono
apportate dal presidente e saranno ratificate dall’assemblea
nella prima riunione utile.
Articolo 16
L’assemblea dei soci delibera lo scioglimento dell’associazione
con il parere favorevole dei due terzi dei soci presenti in
assemblea e l’assemblea è validamente costituita con la presenza
diretta o per delega autenticata a termini di legge della
maggioranza dei soci aventi diritto al voto.
In ogni
caso deve essere nominato il responsabile per le attività
conseguenti allo scioglimento e deliberata la destinazione
dell’avanzo patrimoniale.
L’avanzo
patrimoniale deve in ogni caso essere devoluto ad enti ed
organismi senza scopo di lucro.
Articolo 17
Per
quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i
principi del codice civile.
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